Divieto di accesso
Il titolare dell’esercizio può imporre il divieto di accesso alle persone indesiderate, a condizione che vi sia una motivazione concreta e il divieto non sia applicato in modo arbitrario. Il divieto di accesso può essere a tempo determinato o indeterminato e deve contenere i seguenti elementi: la persona che ha impartito il divieto di accesso l’indirizzo il più esatto possibile della persona interessata (se una persona non può o non vuole identificarsi, occorre rivolgersi alla Polizia) l’indicazione del motivo alla base del divieto di accesso l’indicazione del luogo e della durata di applicazione del divieto di accesso l’indicazione delle conseguenze penali in caso di violazione (violazione di domicilio, art. 186 CP).
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