Divieto di accesso

Il titolare dell’esercizio può imporre il divieto di accesso alle persone indesiderate, a condizione che vi sia una motivazione concreta e il divieto non sia applicato in modo arbitrario.

Il divieto di accesso può essere a tempo determinato o indeterminato e deve contenere i seguenti elementi:

  • la persona che ha impartito il divieto di accesso
  • l’indirizzo il più esatto possibile della persona interessata (se una persona non può o non vuole identificarsi, occorre rivolgersi alla Polizia)
  • l’indicazione del motivo alla base del divieto di accesso
  • l’indicazione del luogo e della durata di applicazione del divieto di accesso
  • l’indicazione delle conseguenze penali in caso di violazione (violazione di domicilio, art. 186 CP).


Il divieto di accesso andrebbe recapitato per iscritto mediante raccomandata alla persona interessata e in copia alla Polizia (eventualmente anche consegnato personalmente contro firma o in presenza di testimoni). In caso di violazione in un momento successivo, va informata la Polizia.