Il titolare dell’esercizio può imporre il divieto di accesso alle persone indesiderate, a condizione che vi sia una motivazione concreta e il divieto non sia applicato in modo arbitrario.
Il divieto di accesso può essere a tempo determinato o indeterminato e deve contenere i seguenti elementi:
Il divieto di accesso andrebbe recapitato per iscritto mediante raccomandata alla persona interessata e in copia alla Polizia (eventualmente anche consegnato personalmente contro firma o in presenza di testimoni). In caso di violazione in un momento successivo, va informata la Polizia.