Sono considerate aziende stagionali:
sono periodi di alta stagione i mesi in cui la cifra d'affari mensile media è superiore alla cifra d'affari media di tutto l'anno; la cifra d'affari mensile media dei mesi di alta stagione deve essere di almeno il 35% superiore alla cifra d'affari mensile media degli altri mesi.
Anche le aziende gestite tutto l’anno possono essere considerate aziende stagionali e beneficiare dei relativi vantaggi. Ai sensi dell’art. 15 del CCNL, nelle aziende stagionali viene applicato un normale orario di lavoro di 43,5 ore settimanali. In seguito all’aumento di 1,5 ore dell’orario di lavoro rispetto alle aziende «standard» con una settimana lavorativa di 42 ore, è stato possibile ottimizzare l’impiego di manodopera, gli orari di lavoro e gli stipendi (ad es. fino al 3,7%).
Se un’azienda è soggetta a oscillazioni di fatturato stagionali, occorre verificare se può essere considerata come azienda stagionale. Il privilegio stagionale può essere richiesto non solo dalle aziende con chiusura stagionale, ma anche dalle aziende gestite tutto l’anno che presentano oscillazioni di fatturato (definizione nell’allegato 1 al CCNL).
Se l’azienda senza chiusura stagionale soddisfa i seguenti requisiti, vale assolutamente la pena di presentare all’Ufficio di controllo del CCNL una domanda di autorizzazione come azienda stagionale:
Semplice verifica preliminare mediante il calcolatore stagionale
Con il calcolatore stagionale è possibile verificare in modo semplice e rapido se un’azienda può richiedere il privilegio stagionale. Dopo aver inserito i dati relativi alle cifre d’affari degli ultimi due anni, il calcolatore stagionale rivela subito se le oscillazioni di fatturato soddisfano i requisiti richiesti.
le aziende che rientrano nei criteri relativi alle oscillazioni di fatturato possono presentare all’Ufficio di controllo del CCNL una domanda di ammissione come azienda stagionale. Alla domanda vanno allegati i dati, elencati per mesi, relativi alle cifre d’affari degli ultimi due anni (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedenti alla presentazione della domanda.
Se ritiene che i requisiti siano soddisfatti, l’Ufficio di controllo rilascia immediatamente l’autorizzazione come azienda stagionale per i due anni successivi.
Se in passato non è stata autorizzata una domanda o non sono stati soddisfatti i requisiti richiesti per il privilegio stagionale, la domanda di ammissione come azienda stagionale può essere ripresentata ogni anno.
e nuove aziende o quelle che non dispongono ancora dei dati relativi alla cifra d’affari possono presentare i propri preventivi all’Ufficio di controllo, unitamente alla domanda.
La Commissione direttiva della Commissione di sorveglianza deciderà poi in merito all’ammissione come azienda stagionale.
Importante! Si tenga presente che per la proroga di un privilegio stagionale in essere è necessario presentare una nuova domandacon largo margine di anticipo. L’autorizzazione è valida solo due anni e non si rinnova automaticamente.
Ufficio di controllo del CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione
Dufourstrasse 23
casella postale 357
4010 Basilea