Lo scopo della legislazione in materia di derrate alimentari consiste anche nel proteggere i consumatori dalle frodi e nel fornire loro le informazioni necessarie per l’acquisto delle derrate alimentari. Le basi sono regolamentate in diverse ordinanze.
La legge fa una distinzione tra derrate alimentari preconfezionate e derrate alimentari messe in commercio aperte. Le derrate alimentari preconfezionate, come quelle che si trovano nel commercio al dettaglio, devono contenere tutte le informazioni per iscritto sulla confezione o sull’etichetta. In linea generale le derrate alimentari messe in commercio aperte devono disporre delle medesime informazioni di quelle preconfezionate, ma le informazioni, salvo qualche eccezione, non devono essere fornite necessariamente per iscritto.
Si intendono derrate alimentari messe in commercio aperte le pietanze che vengono vendute nei ristoranti, nelle mense o simili ai clienti, ma anche piatti che vengono confezionati sul posto per il consumatore, per esempio in un Take Away. Le informazioni sui piatti devono essere rese disponibili anche se il cliente ordina telefonicamente o da Internet.
È necessario specificare per iscritto in modo ben visibile che le informazioni sugli allergeni possono essere ottenute oralmente, per esempio con la seguente dicitura:
"Gentile ospite,
su richiesta, i nostri collaboratori saranno lieti di informarla in merito agli ingredienti contenuti nei nostri piatti che possono scatenare allergie o intolleranze.
Il ristoratore"
Dal 1° febbraio 2024, per gli esercizi del settore alberghiero e della ristorazione, vale il nuovo obbligo di dichiarazione che richiede l’indicazione per iscritto del Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine venduti sfusi (art. 39 cpv. 2 lett. d ODerr). Tuttavia, per l’attuazione delle nuove disposizioni sull’indicazione del Paese di produzione di pane e prodotti di panetteria fine è previsto un periodo di transizione fino al 31 gennaio 2025.
Cosa occorre dichiarare?
Come si deve dichiarare il Paese di produzione?
Ulteriori informazioni e risposte alle domande frequenti sono disponibili sul sito web dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
Per ulteriori informazioni, contattateci all’indirizzo politik@gastrosuisse.ch.
In caso di carne e pesce è necessario indicare l’origine. In caso di pesce pescato in mare può essere indicata la zona di cattura FAO, per esempio l’Atlantico nord-occidentale. Le informazioni possono essere reperite nel bollettino di consegna o nella confezione.
Vendita di bevande sfuse:
in caso di vendita di bevande pronte, come latte freddo, bevande miste, birra, aperitivi ecc. è prevista l’indicazione della quantità. La vendita delle bevande sfuse può avvenire solo in fusti che sono stati controllati e timbrati dalle autorità competenti o che sono muniti di tacca di livello, di indicazione del contenuto nominativo e di un contrassegno riconosciuto dall’Istituto federale di metrologia (METAS).
Non è necessario indicare le quantità in caso bevande calde, cocktail e bevande allungate con acqua o mescolate con ghiaccio
Mediante un manifesto va chiarito che l’età minima per la vendita di birra, vino e sidro è di 16 anni e che l’età minima per la vendita di liquori, aperitivi e alcopop è di 18 anni. I collaboratori sono formati in merito e in caso di dubbio chiedono che venga esibito un documento di identità.
Ecco ulteriori informazioni riguardanti la distribuzione di bevande alcoliche ai minori.
Sui prodotti realizzati con OGM e sui prodotti che contengono microrganismi modificati geneticamente è necessario indicare che si tratta di alimenti modificati geneticamente (OGM).
Il trattamento dei prodotti con raggi ionizzanti va dichiarato, per esempio come segue: «Trattato con raggi ionizzanti».
È necessario informare sulla presenza dei seguenti ingredienti o prodotti realizzati con essi, che possono scatenare allergie o altre reazioni indesiderate:
Le informazioni sono a disposizione dei collaboratori per iscritto oppure uno specialista (per esempio il cuoco che prepara o ha preparato il piatto o una persona appositamente formata del servizio) può fornirle prima che l’ospite ordini.
Gli alimenti provenienti da forme di allevamento non consentite in Svizzera devono essere dichiarati per iscritto. In caso di difficoltà dell’ultimo momento che rendono necessario per esempio ricorrere a uova da allevamento in batteria, è possibile informare l’ospite anche oralmente.
Se dalla denominazione del vino non è riconoscibile il paese di produzione, è necessario indicarlo separatamente.
Per «latte» si intende il latte di mucca. Se viene utilizzato il latte di altri mammiferi (p.es. pecore e capre), questo deve essere contrassegnato (p.es. latte di capra).
Nel caso di uova che non provengono da galline domestiche, è necessario indicare il tipo di animale, per esempio «uova di quaglia».
Anche le informazioni facoltative devono essere corrette e non devono indurre il consumatore all’inganno.
Sono consentite le seguenti informazioni:
contiene alimenti vegetali, uova, latte, latticini e miele
contiene alimenti vegetali, uova e miele, ma non latte né latticini
contiene alimenti vegetali, latte, latticini e miele, ma non uova
non contiene ingredienti di origine animale