Dichiarazione

Basi giuridiche

Lo scopo della legislazione in materia di derrate alimentari consiste anche nel proteggere i consumatori dalle frodi e nel fornire loro le informazioni necessarie per l’acquisto delle derrate alimentari. Le basi sono regolamentate in diverse ordinanze.

La legge fa una distinzione tra derrate alimentari preconfezionate e derrate alimentari messe in commercio aperte. Le derrate alimentari preconfezionate, come quelle che si trovano nel commercio al dettaglio, devono contenere tutte le informazioni per iscritto sulla confezione o sull’etichetta. In linea generale le derrate alimentari messe in commercio aperte devono disporre delle medesime informazioni di quelle preconfezionate, ma le informazioni, salvo qualche eccezione, non devono essere fornite necessariamente per iscritto.

Si intendono derrate alimentari messe in commercio aperte le pietanze che vengono vendute nei ristoranti, nelle mense o simili ai clienti, ma anche piatti che vengono confezionati sul posto per il consumatore, per esempio in un Take Away. Le informazioni sui piatti devono essere rese disponibili anche se il cliente ordina telefonicamente o da Internet.

Informazioni scritte

Origine di carne e pesce

In caso di carne e pesce è necessario indicare l’origine. In caso di pesce pescato in mare può essere indicata la zona di cattura FAO, per esempio l’Atlantico nord-occidentale. Le informazioni possono essere reperite nel bollettino di consegna o nella confezione.

 

Indicazioni su forme di allevamento e di stimolatori di crescita non consentiti in Svizzera

  • La carne e i prodotti a base di carne di conigli domestici vanno contrassegnati con la dicitura «Forma di allevamento non consentita in Svizzera», qualora i conigli siano stati allevati in tale modo.
  • Le uova e i preparati a base di uova vanno contrassegnati con la dicitura «Da allevamento in batteria non consentito in Svizzera», qualora le galline siano state allevate in tale modo.
  • In caso di utilizzo di carne e prodotti a base di carne in cui gli animali sono stati trattati con ormoni o stimolatori di crescita, è necessario riportare la seguente informazione: «Può essere stato prodotto con stimolatori di crescita ormonali» e/o «Può essere stato prodotto con stimolatori di crescita non ormonali, per esempio antibiotici». Eventualmente vanno riportate entrambe le diciture.
  • Le informazioni sono visibili sulla confezione o sull’etichetta. In caso di difficoltà dell’ultimo momento che rendono necessario per esempio ricorrere a uova da allevamento in batteria, è possibile informare l’ospite anche oralmente.

 

Informazioni sui prodotti modificati geneticamente

Sui prodotti realizzati con OGM e sui prodotti che contengono microrganismi modificati geneticamente è necessario indicare che si tratta di alimenti modificati geneticamente (OGM).

 

Informazioni sui prodotti trattati con raggi ionizzanti

Il trattamento dei prodotti con raggi ionizzanti va dichiarato, per esempio come segue: «Trattato con raggi ionizzanti»

 

Informazioni sugli ingredienti che possono scatenare allergie o altre reazioni indesiderate

È necessario specificare per iscritto in modo ben visibile che le informazioni sugli allergeni possono essere ottenute oralmente, per esempio con la seguente dicitura:

"Gentile ospite,

su richiesta, i nostri collaboratori saranno lieti di informarla in merito agli ingredienti contenuti nei nostri piatti che possono scatenare allergie o intolleranze.

Il ristoratore"

 

Quantità di bevande sfuse

Vendita di bevande sfuse:
in caso di vendita di bevande pronte, come latte freddo, bevande miste, birra, aperitivi ecc. è prevista l’indicazione della quantità. La vendita delle bevande sfuse può avvenire solo in fusti che sono stati controllati e timbrati dalle autorità competenti o che sono muniti di tacca di livello, di indicazione del contenuto nominativo e di un contrassegno riconosciuto dall’Ufficio federale di metrologia (METAS).

Non è necessario indicare le quantità in caso bevande calde, cocktail e bevande allungate con acqua o mescolate con ghiaccio

 

Disposizioni sulla vendita di alcolici ai giovani

Mediante un manifesto va chiarito che l’età minima per la vendita di birra, vino e sidro è di 16 anni e che l’età minima per la vendita di liquori, aperitivi e alcopop è di 18 anni. I collaboratori sono formati in merito e in caso di dubbio chiedono che venga esibito un documento di identità.

 

Bevande analcoliche (sciroppi)

  • Le aziende gastronomiche devono gestire bevande analcoliche che, a parità di quantità e servizio, sono meno costose rispetto alla bevanda alcolica meno costosa. I Cantoni possono decidere quante bevande debbano essere offerte.
  • Le bevande alcoliche devono essere vendute in modo tale che siano chiaramente distinguibili dalle bevande analcoliche.

 

Prezzo e IVA

  • In corrispondenza di ogni piatto del menù va riportato il prezzo. Per quanto riguarda le bevande di ogni tipo va inoltre indicata la quantità alla quale fa riferimento il prezzo.
  • Va altresì indicata la valuta. Questa può essere indicata vicino al prezzo oppure con la dicitura «Tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri».
  • Sulla carta va inoltre indicata una tantum l’imposta sul valore aggiunto in vigore (incl. x % IVA)

Informazioni orali

Informazioni sugli ingredienti che possono scatenare allergie o altre reazioni indesiderate

È necessario informare sulla presenza dei seguenti ingredienti o prodotti realizzati con essi, che possono scatenare allergie o altre reazioni indesiderate:

  • Cereali contenenti glutine, come frumento, farro, grano khorasan, segale, orzo e avena
  • Crostacei
  • Uova
  • Pesce
  • Arachidi
  • Soia
  • Latte, compreso lattosio
  • Frutta con guscio o noci: mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci Pecan, noci del Brasile, noci Macadamia o noci del
  • Queensland, pistacchi
  • Sedano
  • Senape
  • Semi di sesamo
  • Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg, abbreviato in SO2
  • Lupini
  • Molluschi

Le informazioni sono a disposizione dei collaboratori per iscritto oppure uno specialista (per esempio il cuoco che prepara o ha preparato il piatto o una persona appositamente formata del servizio) può fornirle prima che l’ospite ordini.

 

Difficoltà dell’ultimo momento

Gli alimenti provenienti da forme di allevamento non consentite in Svizzera devono essere dichiarati per iscritto. In caso di difficoltà dell’ultimo momento che rendono necessario per esempio ricorrere a uova da allevamento in batteria, è possibile informare l’ospite anche oralmente.

Particolari indicazioni sulle dichiarazioni

Indicazione del paese produttore in caso di vino

Se dalla denominazione del vino non è riconoscibile il paese di produzione, è necessario indicarlo separatamente.

 

Etichettatura di latte e uova

Per «latte» si intende il latte di mucca. Se viene utilizzato il latte di altri mammiferi (p.es. pecore e capre), questo deve essere contrassegnato (p.es. latte di capra).

Nel caso di uova che non provengono da galline domestiche, è necessario indicare il tipo di animale, per esempio «uova di quaglia».

Informazioni facoltative

Anche le informazioni facoltative devono essere corrette e non devono indurre il consumatore all’inganno.

Alimenti vegetariani

Sono consentite le seguenti informazioni:

Vegetariano e latto-ovo-vegetariano:

contiene alimenti vegetali, uova, latte, latticini e miele

 

Ovo-vegetariano:

contiene alimenti vegetali, uova e miele, ma non latte né latticini

 

Latto-vegetariano:

contiene alimenti vegetali, latte, latticini e miele, ma non uova

 

Vegano: 

non contiene ingredienti di origine animale