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Obbligo di dichiarazione per pane e prodotti di panetteria fine

Dal 1° febbraio 2024, per gli esercizi del settore alberghiero e della ristorazione, vale il nuovo obbligo di dichiarazione che richiede l’indicazione per iscritto del Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine venduti sfusi.

In futuro, quindi, sarà necessario indicare per iscritto l’origine del pane venduto o servito, a prescindere che sia intero o a pezzi. Lo stesso vale anche per i prodotti serviti a fette nei ristoranti o utilizzati per la preparazione di panini farciti. È possibile indicare la provenienza sponendo in modo ben visibile un cartellino o una chiara comunicazione.

Attenzione: Per l'attuazione delle nuove disposizioni sull’indicazione del Paese di produzione di pane e prodotti di panetteria fine è previsto un periodo di transizione fino alla fine del gennaio 2025.

Aziende interessate

L’obbligo di dichiarazione si estende anche ad altri prodotti da forno, quali croissant, girelle alla cannella, panini al latte e simili e interessa tutte le aziende che vendono interamente o in parte pane o prodotti di panetteria fine, indipendentemente che si tratti di panifici, ristoranti, alberghi, venditori al dettaglio o esercizi commerciali simili.

Prodotti raggruppati

Il pane e i prodotti di panetteria fine con la stessa origine possono essere raggruppati. Sono ammesse formulazioni generiche, come «Il nostro pane e i nostri prodotti da forno sono preparati in Svizzera, ad eccezione di quelli che sono espressamente indicati diversamente», a patto che l’origine sia chiaramente visibile per i consumatori.

Ogni articolo deve indicare il Paese esatto in cui è stato prodotto. Per quanto riguarda l’indicazione scritta le abbreviazioni sono ammesse solo per i Paesi riconosciuti dalla Svizzera.

L’indicazione del Paese di produzione deve avvenire in base a quanto prescritto dall’articolo 15 OID. Nel commercio online si applicano le stesse disposizioni della consegna sul posto. I consumatori devono essere informati sull’origine del prodotto prima di acquistarlo. Per le consegne è obbligatorio indicare per iscritto sul supporto di vendita le informazioni sull’origine e sugli allergeni.

Non è possibile indicare più di un Paese di produzione per un prodotto.

Eccezioni

I prodotti a lunga conservazione, che hanno una durata superiore a di 30 giorni, non sono soggetti al nuovo obbligo di dichiarazione.

Il Paese di produzione può essere omesso se per l’indicazione di provenienza «Svizzera» di pane e prodotti di panetteria fine ai sensi della Legge sulla protezione dei marchi vengono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • almeno l’80% delle materie prime sono di provenienza svizzera
  • e la fase di trasformazione principale avviene in Svizzera. In questo caso i prodotti da forno in questione possono avere altri tipi di dicitura (ad es. «Pane ticinese», «Prodotto regionale», croce bianca su sfondo rosso, ma non lo stemma svizzero).
  • L’indicazione Swissness deve essere ben visibile per gli ospiti.

 

Impasti già pronti

Per gli impasti già pronti che vengono prodotti in un Paese e cotti in un altro, il Paese di produzione corrisponde a quello di fabbricazione e non a quello in cui l’impasto viene infornato. L’obbligo di dichiarazione si estende anche ad altri prodotti da forno, quali croissant, girelle alla cannella, panini al latte e simili e interessa tutte le aziende che vendono interamente o in parte pane o prodotti di panetteria fine, indipendentemente che si tratti di panifici, ristoranti, alberghi, venditori al dettaglio o esercizi commerciali simili.

 

Nel commercio online

Nel commercio online si applicano le stesse disposizioni della consegna sul posto. I consumatori devono essere informati sull’origine del prodotto prima di acquistarlo. Per le consegne non è obbligatorio indicare per iscritto sul supporto di vendita le informazioni sull’origine e sugli allergeni.