
Obbligo di dichiarazione per pane e prodotti di panetteria fine
Dal 1° febbraio 2024, per gli esercizi del settore alberghiero e della ristorazione vige l’obbligo di dichiarare in forma scritta il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria venduti sfusi.
Dato che il periodo transitorio di un anno concesso dalla Confederazione è scaduto il 31 gennaio 2025, dal 1° febbraio il nuovo obbligo è vincolante.
La provenienza del pane venduto o servito deve essere indicata in forma scritta, a prescindere dal fatto che il prodotto sia intero o tagliato. Ciò vale anche per i prodotti serviti a fette in un ristorante o utilizzati per la preparazione di sandwich. Per gli impasti già pronti va indicato il Paese in cui sono prodotti, non quello in cui vengono infornati. Anche croissant, girelle alla cannella e prodotti simili rientrano in questo obbligo, mentre ne sono esclusi i prodotti di biscotteria o della panetteria fine che si conservano per più di 30 giorni. La dichiarazione può essere fatta su un cartellino o con una dicitura ben visibile.
Trovate le basi giuridiche complete riguardanti l’obbligo di dichiarazione in Svizzera nel nostro sito, sotto Informazioni scritte, Obbligo di dichiarazione per pane e prodotti di panetteria fine, o sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.