Dal 1° luglio 2025 è obbligatorio dichiarare determinati alimenti di origine animale. I prodotti ottenuti da animali sottoposti a pratiche vietate in Svizzera devono recare un’indicazione scritta in tal senso anche quando sono venduti sfusi (art. 36, art. 39 e allegato 2 ODerr). Per l'attuazione delle nuove disposizioni è previsto un termine transitorio fino al 30 giugno 2027.
Dal 1° febbraio 2025 deve essere indicato per iscritto il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria venduti sfusi (art. 39 cpv. 2 lett. d ODerr).