Obbligo di dichiarare i metodi di produzione vietati in Svizzera
In Svizzera la decornazione e la castrazione dei bovini e dei suini e il taglio del becco ai polli senza ricorso all’anestesia sono vietati, così come il sezionamento di cosce di rana senza stordimento e l’alimentazione forzata di oche e anatre. In futuro le strutture dell’albergheria-ristorazione che servono prodotti importati ottenuti con metodi vietati in Svizzera saranno tenute a dichiararlo. A tal fine la Confederazione redige un elenco delle derrate alimentari interessate, precisando i Paesi la cui legislazione prevede gli stessi divieti della Svizzera. I prodotti provenienti da tali Paesi non devono essere caratterizzati in modo specifico, purché rispettino le prescrizioni ivi vigenti. Ciò non vale per il magret, il foie gras e il confit di oche e anatre, che devono sempre recare l’indicazione del caso.
Il termine transitorio per l’attuazione scadrà il 30 giugno 2027.
L’obbligo di dichiarazione riguarda le seguenti derrate alimentari:
- Magret, foie gras e confit di oche e anatre, interi o in pezzi, freschi o trasformati: essendo ottenuti con l’alimentazione forzata, questi prodotti devono sempre (a prescindere dagli elenchi dei Paesi) recare l’indicazione «Ottenuto da oche alimentate forzatamente» o «Ottenuto da anatre alimentate forzatamente».
- Carne bovina (Bos taurus), intera o in pezzi, fresca o trasformata: la carne ottenuta da bovini decornati o castrati senza anestesia deve recare l’indicazione «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia».
- Carne suina, intera o in pezzi, fresca o trasformata: anche la carne di suini che sono stati sottoposti a castrazione o resezione dei denti o a cui è stata accorciata la coda senza anestesia deve recare l’indicazione «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia».
- Carne di pollo e tacchino, intera o in pezzi, fresca o trasformata: anche la carne di polli e tacchini cui è stato tagliato il becco senza anestesia deve recare l’indicazione «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia».
- Cosce di rana, fresche o trasformate: se è stato ottenuto da animali le cui cosce sono state sezionate senza stordimento, il prodotto è sottoposto all’obbligo di dichiarazione con l’indicazione «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia».
- Latte vaccino, pronto al consumo: il latte vaccino ottenuto da animali decornati senza anestesia deve recare l’indicazione «Prodotto con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia».
- Uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus): le uova provenienti da galline cui è stato tagliato il becco senza anestesia devono recare l’indicazione «Prodotte con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia».
Attualmente GastroSuisse sta lavorando per chiarire le questioni ancora in sospeso in merito all’attuazione dell’obbligo di dichiarazione. Vi informeremo non appena le avremo risolte d’intesa con la Confederazione.
Al seguente link trovate le basi giuridiche relative all’obbligo di dichiarazione in Svizzera: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria